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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CAPITANERIA DI
PORTO DI OLBIA
Il Capitano di Vascello (CP) Vittorio GUILLOT, Capo del Circondario Marittimo di Olbia:
RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e, per i profili su di essa incidenti, della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Olbia (da Punta Bados esclusa a Capo di Monte Santu incluso);
VISTI gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327 e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328;
VISTA la Legge 25/08/1991 n. 284 «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche»;
VISTO il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16/10/1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
VISTA la Legge 04/12/1993 n. 494 «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 05/10/1993 n. 400 recante disposizioni per la determinazione di canoni relativi a concessioni demaniali marittime»;
VISTA la Legge 05/02/1992 n. 104 relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
VISTO il D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 «Attuazione direttive CEE in materia di rifiuti»;
VISTA la Legge 11/02/1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla disciplina della nautica da diporto;
VISTA la Legge 30/03/1971 n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporto pubblico, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 27/04/1978 n. 384;
VISTO l’articolo 46 del D.P.R. 19/06/1979 n. 348 «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla Legge 22/07/1975 n. 382 e al D.P.R. 24/07/1977 n. 616»;
VISTA la Legge della Regione Autonoma della Sardegna 15/07/1988 n. 26 che disciplina le attività di interesse turistico, albi regionali e disposizioni tariffarie;
VISTO
il D.L. 21/10/1996 n. 535 convertito con la Legge 23/12/1996 n. 467 e
la Circolare 14/04/1997 n. 262584 recanti norme per l’esercizio della
locazione e del noleggio delle unità da diporto;
VISTO
il D.M. 05/10/1999 n. 478, regolamento recante norme di sicurezza per
la navigazione da diporto;
VISTA
la Legge Regionale 31/10/1991 n. 35 recante norme in materia di
commercio ambulante;
VISTA
la Legge della Regione Autonoma della Sardegna 31/10/1991 n. 35, in
materia di disciplina del settore commerciale ed il relativo Regolamento di
Esecuzione approvato con il Decreto 15/03/1995 n. 60 del Presidente della Giunta
Regionale;
VISTO
il D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 in materia di riforma della disciplina
relativa al settore del commercio e la Circolare 13/10/1999 prot. 82/061844/II
in materia di esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime;
VISTA
la Legge 14/07/1965 n. 963 in materia di disciplina della pesca
marittima e relativo regolamento di applicazione;
VISTA
la propria ordinanza n. 14/1999 del 25/05/1999 che disciplina le
attività balneari;
ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI
a)
Dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno l’uso delle spiagge,
dei litorali e delle acque ove si esercitano le attività balneari e della
nautica da diporto è disciplinato dalla presente ordinanza.
b)
Nel periodo della stagione balneare devono funzionare, presso le
strutture balneari e negli stabilimenti balneari, i servizi di salvataggio negli
orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Ove una struttura
balneare o stabilimento balneare intenda operare prima della data di inizio
della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, il
servizio di salvataggio dovrà essere comunque assicurato, e dovrà essere
comunicata la data all’Ufficio Circondariale Marittimo con almeno sette giorni
di preavviso. Nel periodo di vigenza dell’ordinanza balneare gli stabilimenti
e le strutture balneari che vogliono iniziare le attività dopo il 1° maggio o
terminare prima del 30 settembre dovranno richiedere e ottenere deroga
dall’Ente che ha rilasciato la concessione demaniale marittima. In questo caso
la data di apertura e chiusura dello stabilimento devono essere portati a
conoscenza degli utenti, mediante pubblicazione unitamente alle tariffe
praticate.
c)
Nelle spiagge libere, i Comuni, qualora non provvedano a garantire il
servizio di salvamento dovranno apporre sulle spiagge interessate adeguata
segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con
la seguente dicitura: “ATTENZIONE – SPIAGGIA UTILIZZATA PER ELIOTERAPIA –
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO” e
provvedere a darne comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo.
d)
Sulle spiagge libere l’igiene e la pulizia dovranno essere
assicurate dalle amministrazioni comunali, ai sensi del D. Lgs. 05/02/1997 n.
22, contenenti le norme per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani.
e)
I titolari di concessioni balneari, ed i Comuni per le spiagge
libere, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i divieti in diverse lingue
anche sotto forma di icone facilmente comprensibili.
f) Nel periodo indicato nel precedente punto a), in qualsiasi tratto del demanio marittimo utilizzato per attività balneari od elioterapiche è vietato l’accesso ad animali o veicoli di qualsiasi genere ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4 punti e) e g). Considerate le particolari esigenze locali, nel caso che tale attività non sia espressamente vietata dall’atto di concessione, eventuali autorizzazioni in deroga al divieto in questione potranno essere rilasciate da questa Autorità Marittima nell’ambito delle concessioni stesse, se precise aree verranno appositamente attrezzate, e se, nel rispetto della vigente normativa, sia garantita la pubblica igiene, la sicurezza degli utenti e la tutela degli animali stessi. Nel restante periodo dell’anno è vietato l’accesso degli autoveicoli. In periodi di tempo diversi da quelli indicati nel precedente punto a), l’accesso degli animali è consentito nel rispetto delle norme che disciplinano la pubblica igiene e la sicurezza degli utenti.
ART. 2
ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI
a) La zona di mare per un ampiezza di 200 metri dalle coste sabbiose e di 100 metri dalle coste rocciose è riservata alla balneazione.
b) Il limite di tale zona deve essere segnalato con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 mt. l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione.
c) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un’adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (200 mt. dalla costa) NON SEGNALATO”.
d) I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti, ed i concessionari per le aree in concessione, devono segnalare entro il limite delle acque sicure ove possono bagnarsi i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di mt. –1,60) e l’eventuale presenza di buche e/o avvallamenti con l’apposizione di un cartello segnalante tale pericolo.
e) Nella predetta zona di mare, nelle ore comprese tra le 8.30 e le 19.30:
È VIETATO il transito e l’ancoraggio di qualsiasi unità a vela o a motore, ad eccezione del transito dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi – dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente appositi corridoi di lancio/sicurezza.
Le unità a vela, compresi i windsurf, dovranno percorrere il corridoio si sicurezza alla minima velocità, quando le condizioni meteomarine lo consentano. In nessun caso dette unità dovranno superare i limiti laterali del corridoio.
Le unità a motore dovranno percorrere il corridoio di sicurezza a lento moto e comunque la velocità non dovrà essere superiore a tre nodi.
È VIETATO l’ormeggio e l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione, natante, o nave, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.
In tutte le altre zone non frequentate da bagnanti il raggiungimento della costa o l’avvicinamento ad essa a scopo di ancoraggio dovrà avvenire con rotta perpendicolare ed alla minima velocità comunque non superiore a tre nodi.
f) Nel caso che i Comuni non individuino le spiagge intensamente frequentate e, conseguentemente, non delimitino le “acque sicure” (vedasi art. 2d) le imbarcazioni a vela e a motore possono avvicinarsi fino a metri 50 dalla battigia.
ART. 3
ZONE DI MARE PERMANENTEMENTE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
È vietata la balneazione:
a) nei porti;
b) nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso e di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 200;
d) all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
e) nella foce dei fiumi e dei canali, fino ad una distanza di 200 metri verso il largo e di 50 metri dai margini;
f) a meno di 200 metri dalle navi alla fonda;
g) in tutte le zone dichiarate NON IDONEE alle balneazione ai sensi del D.P.R. 08/06/1982 n. 470.
ART. 4
PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
Sulle spiagge riservate alle attività balneari del Circondario Marittimo È VIETATO:
a) lasciare natanti in sosta, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
b) lasciare, oltre il tramonto del sole, e comunque oltre la permanenza degli utenti, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli etc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
d) campeggiare;
e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed al trasporto di disabili;
f) praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, disturbo, molestia ad altri bagnanti (gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.). Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto unità cinofile di salvataggio muniti di brevetto regolarmente riconosciuto dall’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sono altresì esclusi i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza balneare nelle ore di chiusura;
h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13.00 alle 16.00;
i) esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, attività promozionali, etc.), organizzare manifestazioni o spettacoli pirotecnici senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’Autorità Marittima e/o dal Comune competente in ottemperanza alle norme che disciplinano il commercio ambulante (L.R. 31/10/1991 n. 35 recante norme in materia di commercio ambulante);
l) noleggiare ombrelloni e sedie a sdraio in assenza di concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna o dall’Autorità Marittima;
m) gettare a mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
n) introdurre od usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
o) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
p) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore destinate alla balneazione;
q) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza della prescritta autorizzazione dell’Autorità Marittima.
ART. 5
DISCIPLINA DELLE AREE DESTINATE A STRUTTURE E STABILIMENTI BALNEARI IN
CONCESSIONE
DEFINIZIONI
·
Sono strutture
balneari in concessione le porzioni di arenili assentiti dalla Regione
Sardegna o dalla Capitaneria di Porto in cui vengono posizionate strutture di
facile rimozione (gazebo, sdrai, lettini, ombrelloni, etc.) al fine di offrire
all’utenza i servizi legati alla balneazione e/o elioterapia.
·
Sono stabilimenti
balneari le aree demaniali marittime
in cui sussistono strutture stabili destinate alla balneazione ed
all’elioterapia.
a)
Le strutture
e gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico dalle ore 08.30 alle ore
19.30;
b)
I
concessionari, prima dell’apertura devono:
b1)
attivare
un efficiente servizio di soccorso e salvataggio. È consentito in via
sperimentale l’uso di unità cinofile munite di brevetto rilasciato dal C.I.T.
(Club Italiano Terranova) o dall’U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane Soccorso)
e riconosciute dall’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), ed
accompagnate da conduttori muniti di brevetto di assistente bagnanti;
b2)
esporre in
luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza nonché le
tariffe applicate per i servizi resi.
c) Durante l’orario di apertura i concessionari, singoli od associati, devono organizzare e garantire un efficiente servizio di soccorso e di assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di fronte mare, e comunque non inferiore a 1 (uno) per tratti inferiori.
L’assistente deve indossare una maglietta con la scritta “SALVATAGGIO”, essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato. La mancanza del servizio o l’impiego del bagnino per compiti di natura diversa dal soccorso comporterà sanzioni a carico del concessionario. L’assistente deve stazionare nella postazione di cui al successivo punto d) oppure in mare, sull’imbarcazione di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio, si procederà contro il responsabile a termini di legge. A seconda delle varie realtà locali, potranno essere concesse dall’Autorità Marittima delle deroghe sul numero dei bagnini da impiegare e sugli orari del servizio di salvataggio.
Tali deroghe saranno autorizzate a seguito della presentazione di
appositi piani di salvataggio approvati dall’Autorità Marittima. Tali deroghe
non potranno riguardare i mesi di luglio e agosto.
f)
Presso ogni postazione di
salvataggio, da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale
possibile, devono essere permanente disponibili:
·
un
binocolo;
·
un’unità
adibita a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta
“SALVATAGGIO”, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola
galleggiante lunga 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione
non dev’essere in alcun caso, destinata ad altri usi;
·
in
prossimità degli estremi della concessione presso la battigia, devono essere
posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25
metri;
·
un
cavo galleggiante di lunghezza non inferiore a 200 metri, disposto su rullo,
collegato con cintura di salvataggio (dotazione facoltativa che diventerà
obbligatoria con decorrenza dal 01/05/2001).
Qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino
situazioni di pericolo per la balneazione dovrà essere issata su apposita asta,
in modo che sia ben visibile, una bandiera rossa indicante il pericolo di
balneazione. In tal caso il servizio dovrà essere prestato con particolare
attenzione verso quei bagnanti che, incauti del pericolo, si avventurassero in
mare. I bagnini sono tenuti a non eseguire ordini impartiti dal concessionario
se tali ordini comportano interruzione del
servizio di salvataggio.
g)
Ogni concessionario deve dotarsi
di materiale di primo soccorso
costituito da:
e1) tre bombolette individuali di ossigeno da un litro o in alternativa una bombola da lt. 5 dotate di riduttore di pressione;
e2) una cannula di respirazione bocca a bocca;
e3) un pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
e4) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
f) Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta in attesa dell’asporto dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi.
g) Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile dev’essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti minime distanze calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 fra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate in relazione a particolari esigenze riconosciute comunque dall’Autorità Marittima. Inoltre gli ombrelloni dovranno:
· avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare adeguata resistenza allo strappo;
· avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore;
h) le zone concesse possono essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.
i) Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso a mare da parte di soggetti portatori di handicap con predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi amovibili da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessionario. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all’Autorità Marittima e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.
l) Al di fuori del periodo di apertura al pubblico di cui al punto a) è vietato l’accesso alla spiaggia e l’utilizzo delle strutture balneari (bar, sdraio, lettini, ecc), salvo espresso consenso del concessionari e comunque entro l’orario massimo a con le limitazioni previste dalle Amministrazioni Comunali o dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
m) Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone sia sull’arenile che sull’acqua, il concessionario dovrà segnalare alla più vicina Autorità Marittima telefonando al NUMERO BLU 1530 (ad eccezione dei telefoni cellulari con i quali occorre, al fine di accelerare l’intervento, comporre il numero telefonico della Centrale Operativa indicato nella prima pagina della presente ordinanza) e prendendo ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle persone, facendo ricorso anche alle organizzazioni di volontariato presenti eventualmente in zona.
f) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari:
n1) Oltre a quanto previsto nei precedenti punti, gli stabilimenti balneari, prima dell’apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d’esercizio e l’autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.
n2) Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
n3) Un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale dello stabilimento balneare, dovrà essere destinato a pronto soccorso nel quale devono essere custodite le attrezzature di cui al precedente punto e).
n4) I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero devono essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
n5) I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92 debbono essere disponibili presso ogni stabilimento e devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
n6) È vietato l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
n7) È vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l’assenza delle persone nelle cabine.
ART. 6
DISCIPLINA DELLA PESCA
Fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 4:
· È VIETATO l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare di metri 200 dalle coste sabbiose e 100 metri da coste rocciose, nelle ore tra le 08.30 e le 19.30.
· È sempre vietata la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del circondario, frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.
· È vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica.
· È fatto obbligo a chiunque eserciti attività subacquea segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.
ART. 7
DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO
L’esercizio di tale sport è consentito nel rispetto delle norme contenute nel Decreto 26/01/1960 del Ministero della Marina Mercantile.
ART. 8
LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO
La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché le moto d’acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore è regolamentato come segue:
a) Il locatore dovrà essere munito di apposita concessione rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna o dall’Autorità Marittima. Chi svolge l’attività senza occupare spazi demaniali marittimi o di mare, deve, comunque, darne comunicazione scritta a questa Autorità Marittima.
b) I piccoli natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa.
c) Le moto d’acqua, le tavole a vela e le piccole unità a vela o a motore non possono allontanarsi più di 1000 metri dalla costa e non possono avvicinarsi a meno di 200 metri da essa.
d) La locazione può essere effettuata dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno con mare e tempo assicurati. In caso di avverse condizioni meteomarine il locatore ha l’obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l’esposizione di due bandiere rosse su appositi pennoni situati sulla spiaggia e di sospendere l’attività di locazione.
e) Sui natanti possono imbarcare il numero di persone previsto dal relativo certificato di omologazione o dal vigente regolamento di sicurezza per la nautica da diporto.
f) I natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di richiedere all’atto della locazione apposita dichiarazione di capacità al nuoto.
g)
Gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della
ditta e con un numero progressivo.
h) Il locatore deve tenere sempre approntata a terra un’idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi d’emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati, in caso di pericolo o di cambiamento del tempo; tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare (già obbligato ad avere tale unità).
i) Il locatore è obbligato ad informare gli utenti sui limiti previsti nei precedenti punti e, almeno per le unità a motore, deve annotare su apposito registro il nome e il cognome del conduttore. Il locatore è altresì obbligato ad informare il locatario attraverso il rilascio di un prospetto, redatto possibilmente anche il lingua inglese, riguardante il contenuto del presente articolo.
l) Il locatore dovrà indicare con apposito gavitello il limite dei 200 metri dallo specchio acqueo riservato alla balneazione.
m) Ogni mezzo locato deve essere dotato di salvagente anulare e delle ulteriori dotazioni di sicurezza qualora previste.
n)
I natanti a motore (fino a 40,8 HP) possono essere locati solo a persone
di età non inferiore ad anni 16. Per potenze superiori a 40,8 HP la locazione
è disciplinata con specifica ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo.
ART. 9
CORRIDOI DI LANCIO
A.
Aree in concessione per l’esercizio delle attività nautiche e
locazione di natanti.
I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la
concessione al fine di realizzare “corridoi di lancio” per l’atterraggio e
la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore
ausiliario, tavole a vela e moto d’acqua.
I predetti corridoi, che sono di pubblico uso, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) Larghezza metri 20. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali, fino a coincidere con il fronte mare della concessione.
b) Lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti).
c) Delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziatori ad intervalli di 30 metri.
d) Individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
e) In ogni spiaggia potrà essere installato non più di un corridoio di lancio ogni 200 metri.
f) Nelle spiagge di lunghezza inferiore a 200 metri potrà essere installato un solo corridoio di lancio ubicato ad una delle estremità delle spiagge stesse.
g) Considerate particolari esigenze locali nelle seguenti spiagge è possibile autorizzare l’installazione, ai limiti delle stesse, di un solo corridoio di lancio: Isuledda, Cala Ambra, La Cinta, Puntaldia, Impostu, Brandinchi, Salinedda, Salina Bamba, Punta Est, Cala Suaraccia, Cala Girgolu, La Pipera, Porto San Paolo. Due corridoi di lancio, uno per ogni estremità, possono essere installati nella spiaggia di Porto Taverna.
h) Le unità da diporto da adibire a noleggio o locazione possono essere ancorate, ormeggiate o, comunque, sostare negli specchi acquei o nei tratti di demanio marittimo in concessione al noleggiatore od al locatore e sistemati in prossimità dei corridoi di lancio, oltre i limiti delle acque destinate alla balneazione.
i) Le unità destinate alla locazione od al noleggio devono riportare sulla fiancata la scritta “noleggio” o “locazione”.
B. Aree in concessione per stabilimenti balneari.
Qualora i concessionari di stabilimenti balneari intendano operare la locazione nell’ambito della concessione, devono attenersi alle prescrizioni di cui al precedente punto a), ed al rispetto di quanto previsto al precedente art. 8.
C. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l’attività di balneazione e possono allargarsi ad imbuto verso il largo senza invadere lo spazio di altre concessioni.
D. L’Autorità Marittima potrà autorizzare il posizionamento di corridoi di lancio ad associazioni nautiche o a privati che ne facciano motivata richiesta.
E. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo.
F. Le unità a motore, ivi comprese le moto d’acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo ai bagnanti.
ART. 10
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA
DIPORTO DENOMINATE ACQUASCOOTER O MOTO D’ACQUA
1. L’uso dei natanti denominati acquascooter o moto d’acqua è consentito esclusivamente in ore diurne – con esclusione del periodo dalle ore 13.00 alle ore 16.00 – in condizioni meteomarine favorevoli ed a distanza non superiore ad un miglio dalla costa. È consentita la navigazione oltre tale limite a condizione che tali natanti siano assistiti, ad una distanza inferiore a 500 metri, da idonea unità dotata di motore. In tal caso, la moto d’acqua potrà navigare entro i limiti dell’unità appoggio ed inoltre, se la distanza dalla costa è superiore al miglio, l’uso dei predetti natanti è consentito anche nel periodo compreso tra le ore 13.00 e le ore 16.00.
1.1 La circolazione delle moto d’acqua è vietata:
1.1.1 entro 300 (trecento) metri dalla costa;
1.1.2 all’interno dei porti e negli specchi acquei antistanti l’imboccatura degli stessi;
1.1.3 negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari.
1.2 La partenza e l’atterraggio dei suddetti mezzi dovrà avvenire esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, con l’osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Al termine dello stesso i predetti natanti dovranno raggiungere la zona in cui è consentita la circolazione effettuando rotta diretta e perpendicolare alla costa.
2 La condotta degli acquascooter è vietata ai minori di anni 16 fermo restando il possesso, quando previsto, della prescritta abilitazione.
2.1 Fermo restando quanto disposto dall’art. 8 il numero di persone imbarcate non potrà essere superiore a quello stabilito dal relativo certificato di omologazione che dovrà essere tenuto a bordo in originale o copia autenticata.
2.2 Durante la navigazione è fatto obbligo ad ogni persona a bordo di indossare una cintura individuale di salvataggio conforme alle norme in vigore per il diporto nautico.
3 Gli acquascooter devono essere obbligatoriamente dotati di:
3.1 acceleratore a ritorno automatico;
3.2 dispositivo sul circuito di accensione assicurante l’arresto del motore in caso di caduta del conduttore;
3.3 un estintore tipo 13/B installato nel vano motore, azionabile dall’esterno;
3.4 una boetta fumogena ed una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio.
ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI
Il responsabile di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività balneari, dovrà curare e mantenere l’esposizione della presente ordinanza in un luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga quella n. 14/1999 emanata da questo Circondario Marittimo in data 25/05/1999.
I contravventori alla presente
ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito
amministrativo e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro
derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli
articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione a dall’articolo
39 delle Legge 11/02/1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero
dell’articolo 650 del Codice Penale.
La presente ordinanza sia pubblicata
all’albo dell’Ufficio a all’Albo dei Comuni rivieraschi e ne sia data
ampia diffusione attraverso gli organi di stampa ed i mezzi di informazione
radiotelevisiva.
Olbia, lì 29.05.2000
F.to
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI OLBIA
C.V.
(CP) Vittorio GUILLOT